Il governo Conte ha incrementato notevolmente le misure agevolative per favorire la disinfezione dei luoghi e cercare di evitare il più possibile il diffondersi del contagio con l’apertura della Fase 2, quella di convivenza con il Covid 19.
Con il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio, il bonus sanificazione a favore delle aziende sale al 60% delle spese sostenute e fino a un importo di 60.000 euro
Il credito d’imposta per la sanificazione, mascherine, gel disinfettanti e dispositivi di protezione individuale aumenta quindi dal 50 al 60 per cento rispetto a quanto previsto dai decreti precedenti (Cura Italia) e rende più automatica la procedura, oltre a far lievitare l’importo massimo dell’agevolazione da 20 a 60 mila euro per ciascuna impresa. E’ così che il fondo destinato agli aiuti per la sanificazione è passato da 50 a 200 milioni di euro per il 2020.
Per quanto stabilisce il testo del Decreto Rilancio (clicca qui per il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale) le aziende che vi faranno ricorso non dovranno nemmeno attendere il decreto attuativo di MEF e MIS: ad avviare la procedura attuativa sarà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Tra le regole per la riapertura dopo i due mesi e mezzo di lock down, la guida Inail (scaricala cliccando qui) detta le misure di prevenzione e tutela contro il coronavirus: tra questi l’obbligo della sanificazione periodica di uffici, negozi, fabbriche, condominii e in generale di tutti i luoghi aperti al pubblico.
Considerando l’importanza che assume la sanificazione nella lotta al coronavirus e per la ripresa a delle attività economiche, il governo ha esteso, incrementato e semplificato le agevolazioni a sostegno di questa attività delle aziende.
Possono usufruire del bonus sanificazione tutti gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Anche i titolari di partita Iva avranno diritto al rimborso in credito di imposta pari al 60% della spesa sostenuta.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.